LOCAZIONI BREVI - L'applicazione della cedolare secca.

Con l’entrata in vigore della legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023), dal 1° gennaio 2024, in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applica l’aliquota del 26%. Questa aliquota è ridotta al 21% per i redditi riferiti ai contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare per ciascun periodo d’imposta, a scelta del contribuente. L’aliquota dell’imposta sostitutiva va applicata sull’intero importo lordo del canone indicato nel contratto, senza considerare l’abbattimento forfettario del 5% previsto nel regime di tassazione ordinaria dei canoni di locazione. Se il contratto prevede, oltre al pagamento del canone di locazione, anche un corrispettivo per la fornitura di altri servizi, calcolato forfettariamente, la base imponibile della cedolare sarà costituita dall’intero importo corrisposto dal locatario. Le spese per i servizi accessori non concorrono a formare il corrispettivo lordo solo quando sono sostenute direttamente dal conduttore o sono riaddebitate dal locatore al conduttore sulla base dei costi e dei consumi effettivamente sostenuti.
Per le locazioni brevi concluse tramite intermediari, per le quali è previsto l’obbligo di effettuare una ritenuta, se il contratto è stipulato da uno solo dei proprietari dell’immobile e, conseguentemente, la ritenuta è stata operata e certificata unicamente nei suoi confronti, solo egli potrà scomputare dal suo reddito la ritenuta subita.Non vanno, inoltre, versati gli acconti da redditi per locazioni brevi per l’anno 2025 se l’intero 21% della cedolare secca è stato trattenuto correttamente dagli Ota o dai property manager. In questo caso l’imposta viene trattenuta e pagata dal locatore direttamente in fase di generazione del reddito, facendo venir meno l’obbligo degli acconti, il cui versamento genererebbe ogni anno un credito per eccesso di versamento imposte.In caso di contratto di sublocazione o di comodato il percettore del canone, non avendo la proprietà dell’immobile, è tenuto a dichiarare quanto ricevuto tra i redditi diversi.
Si ricorda, infine, che per i contratti di locazione di durata non superiore ai 30 giorni non vi è l’obbligo di registrazione.









