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AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Vendita entro due anni senza perdere i benefici

09/08/2025 Autore: Professionisti Aziendali Associati Sas Stp
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Con l’approvazione della legge di Bilancio 2025 il termine per vendere la casa “pre-posseduta” passa da uno a due anni. Con la Risposta n. 197/2025 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su come la nuova normativa si applichi ai casi in corso al 31 dicembre 2024 per mantenere i benefici fiscali “prima casa”, ed il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa previsto dall’art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che la modifica introdotta con la legge di Bilancio 2025 è applicabile anche agli atti stipulati prima del 1° gennaio 2025, purché alla data del 31 dicembre 2024 non fosse ancora decorsa la prima annualità. Quindi, chi ha acquistato la nuova abitazione nel corso del 2024 e non ha ancora venduto quella precedente entro la fine dell’anno, può beneficiare del nuovo termine biennale.

Anche sulla possibilità di mantenere il diritto al credito d’imposta con la vendita entro due anni l’Agenzia si è espressa in modo altrettanto favorevole. Nonostante l’art. 7 della legge n. 448/1998 stabilisca che il credito spetti a chi acquista entro un anno dalla vendita della precedente casa agevolata, l’Agenzia ha esteso l’applicazione del credito anche al caso inverso, ossia a chi acquista la nuova casa prima e vende la vecchia successivamente. In definitiva, se la vecchia abitazione viene venduta entro due anni dal nuovo acquisto, non solo si conservano le agevolazioni “prima casa”, ma si mantiene anche il diritto al credito d’imposta.

Per chi, tuttavia, ha già fruito del credito e teme di non riuscire a vendere in tempo, rimane percorribile l’opzione di revoca dell’utilizzo del credito tramite apposita istanza, restituendo le imposte con interessi ma senza sanzioni. Se poi la vendita avverrà comunque entro i due anni, sarà possibile recuperare il credito tramite dichiarazione integrativa, come indicato anche nell’istanza di interpello.

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