SUPERBONUS - Tassazione delle plusvalenze ed aggiornamento rendite
La circolare numero 13 del 13 giugno dell’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni sulla tassazione delle plusvalenze in caso di vendita di immobili su cui sono stati realizzati interventi di superbonus entro 10 anni dalla conclusione dei lavori comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti.
Il documento di prassi fornisce le istruzioni per il calcolo della base imponibile della tassazione delle plusvalenze a cui si deve applicare l’imposta sostitutiva del 26 per cento. In linea generale le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Tale costo varia sulla base del periodo intercorso tra la fine dei lavori e la vendita dell’immobile oggetto di interventi del superbonus.
Nel caso in cui la vendita avvenga entro i primi 5 anni, non si tiene conto delle spese relative agli interventi per l’incremento del costo di acquisto o di costruzione dell’immobile, a patto che:
- l’incentivo sia stato riconosciuto nella misura del 110 per cento;
- siano state esercitate le opzioni di cui all’articolo 121, ovvero la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Nel caso in cui il contribuente abbia ottenuto il superbonus nella misura del 90, 70 o 65 per cento oppure abbia scelto la strada della detrazione la regola non deve essere applicata.
Diversa è la l’ipotesi in cui la vendita sia realizzata oltre 5 anni dalla data di conclusione dei lavori. In questo caso, infatti, nella determinazione dei costi relativi all’immobile si tiene conto del 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi agevolati.
La norma si applica a partire dal 1° gennaio 2024 solo sulla vendita avvenuta dopo la conclusione dei lavori e non sulle successive vendite dell’immobile.
Il documento di prassi fornisce chiarimenti anche sull’adeguamento delle rendite catastali alla luce dei miglioramenti dovuti agli interventi del superbonus. In caso di mancato adempimento, l’Agenzia delle Entrate invierà ai contribuenti le apposite lettere di compliance.